Norme per la detenzione e porto della sciabola da parte del personale in congedo dalle FF.AA. facente parte di Associazioni Combattentistiche
Ritenedo un argomento di interesse per tutti coloro che, Ufficiali e Sottufficiali ,conservano la sciabola della divisa, pubblico un estratto dal sito dell’ ANMI riguardante tale argomento
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Roma. data del protocollo
OGGETTO: Detenzione e porto della sciabola da parte del personale in congedo delle FF.AA. facente parte di Associazioni Combattentistiche di cui al D.P.R. 90/2010.
Con lettera del 18 maggio 2015, codesta Associazione Nazionale ha chiesto di valutare se sia possibile, per il personale in congedo facente parte di Associazioni dei Combattenti riconosciute dal Ministero della Difesa ed elencate all’art. 941 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delie disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246″ considerare la sciabola un “accessorio dell’uniforme** e non un’ arma al fine di poterne giustificare il “porto” durante cerimonie o celebrazioni di carattere militare.
Al riguardo, si rappresenta che, per la vigente normativa, ove la sciabola presenti la punta ed il taglio e sia, dunque, idonea a recare offesa alla persona, la stessa va considerata un’arma propria da punta e da taglio (cd. “arma bianca”).
Si richiama, in particolare, l’articolo 30 del T.U.L.P.S., che. agli effetti del T.U. medesimo, intende per armi quelle “proprie”, cioè “quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona“, nonché l’art. 45, primo comma del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940. n 635) che considera armi , sempre in relazione alla citata destinazione di offesa , anche gli strumenti da punta e da taglio. Analogamente dispone l’art. 585 C.P..
Ne consegue che la sciabola, se munita della punta e del taglio, è soggetta alla disciplina giuridica prevista dal T.U.L.P.S. per le armi in genere, che prevede, ai fini dell’acquisto il nulla osta del Questore o la licenza di porto d’ armi (artt. 35 e 42), per la detenzione l’obbligo di denuncia (art. 38) e per il trasporto Pubblico, l’obbligo dell’avviso al Questore (art. 34, secondo comma).
Laddove, invece, la sciabola sia priva dei citati elementi (la punta o la lama), poiché già prodotta e commercializzata proprio per costituire un “accessorio dell’uniforme”, ovvero sia stata resa un mero “simulacro” e dunque non più idonea a recare offesa alla persona, poiché privata della punta e del taglio, la stessa non va considerato un’arma, quanto, piuttosto, uno strumento atto ad offendere, con la conseguenza che la medesima non necessita delle richiamale autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativo di pubblica sicurezza.
Con particolare riguardo al “porto” della sciabola, lo stesso, ai sensi del l’art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è vietato in modo assoluto ove la sciabola costituisca un’arma nei termini sopra illustrati, mentre può ritenersi consentito in presenza di un “giustificato motivo” laddove la sciabola medesima sia un mero strumento atto ad offendere, poiché priva della lama e del taglio
In tal senso, proprio le esigenze di dover corredare l’uniforme anche con la sciabola in occasione di manifestazioni di carattere militare (giuramenti, feste nazionali, cerimonie, ecc.). sembra rispondere al “giustificato motivo“ di dover portare in luogo pubblico o aperto al pubblico la sciabola medesima (se mero strumento atto ad offendere), ancorché l’interessato (Ufficiale o Sottufficiale in congedo) appartenga ad una delle Associazioni riconosciute dal Ministero della Difesa ed elencate all’art. 41 del D.P.R. 90/2010 e che l’Associazione di appartenenza abbia comunicato al competente Comando militare l’elenco del personale partecipante alla manifestazione medesima.
Tanto si rappresenta quale contributo, significando che. a parere di questo Ufficio, stante la richiamala, vigente legislazione, una semplifìcazione delle procedure afferenti la detenzione, l’acquisto, il trasporto ed il porto di una sciabola munita della punta do del taglio (e dunque “arma”) da parte dei soggetti in argomento necessiterebbe di un mirato intervento normativo.
Il Direttore dell’Ufficio
Castrese de Rosa
Circolare firmata